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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.3438.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2013  [ apri ]
0.1.3438.4.
inammissibile

  All'emendamento 1.3438 Relatore apportare le seguenti modificazioni:

  alla lettera a) sostituire le parole: 95 per cento con le seguenti: 100 per cento;

  alla lettera b) capoverso lettera d) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento e sopprimere le parole da: Per le pensioni di importo fino a: concorrenza del predetto limite maggiorato;

  alla lettera e):
   a) sostituire le parole:
40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   b) sopprimere le parole: per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   c) dopo le parole: per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
   d) sostituire le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo con le seguenti: con riferimento alle fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo;
   e) dopo le parole: con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS aggiungere le seguenti: Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno, mediante le maggiori entrate afferenti dalle seguenti disposizioni:
   a) dopo il comma 173 inserire il seguente: «173-bis. Gli articoli 2229 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppressi.»
   b) dopo il comma 290 inserire il seguente: «290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire risparmi di spesa pari a 150 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2014, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.»

em. 1.3438.