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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1708. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2013  [ apri ]
1.1708.
approvato

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
    a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
    b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».