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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.995. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.995.

  Dopo il comma 322, aggiungere i seguenti:
  322-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle ferrovie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.
  322-ter. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psicofisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
  322-quater. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle ferrovie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.
  322-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 322-bis, 322-ter, e 322-quater del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  322-sexies. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.