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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.952. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.952.

  Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
  273-bis. L'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: «1. L'Autorità nell'ambito della sua autonomia organizzativa, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza, nonché i bilanci, i rendiconti, la gestione delle spese e il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti delle risorse del proprio bilancio sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481.
  2. L'Autorità provvede con proprio regolamento, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla definizione del trattamento giuridico ed economico del personale ai sensi del precedente comma.
  3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogata».