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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.848. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.848.

  Sostituire il comma 288 con i seguenti:
  288. Entro la data del 1o luglio 2014, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2014. Entro la data del 1o gennaio 2015, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 8.000 milioni di euro per l'anno 2015, 12.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 15.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Con parte dei risparmi conseguiti con le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo, in particolare per un importo di 3.000 milioni di euro per il 2014 e di 5.000 milioni a decorrere dal 2015, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la riduzione del costo del lavoro. A valere su questo fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte le riduzioni di aliquota e le variazioni delle misure di agevolazione e delle detrazioni vigenti relative alle imposte sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.
  288-bis. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2014 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2015 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.