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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.80. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.80.

  All'articolo 1, dopo il comma 84, aggiungere il seguente:
  84-ter. Ai lavoratori iscritti a decorrere dal 1o gennaio 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.