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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.661. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.661.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

  Conseguentemente:
   a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
    1) Al comma 285 sostituire le parole da «60 milioni» a 1410 milioni» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1.510 milioni»;
    2) Al comma 290 sostituire le parole: 152 milioni» con: 202 milioni» e le parole: 151 milioni» con: 201 milioni» e all'Elenco n. 1, incrementare gli importi relativi alle singole voci in misura proporzionale;
    3) Dopo il comma 325, inserire il seguente:
  325-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
    4) Al comma 391, sostituire le parole: 2 per mille» con le seguenti: 2,1 per mille»;
    5) Dopo il comma 391, inserire il seguente:
  391-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale dei compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
    6) Dopo il comma 417, inserire il seguente:
  «417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
   7) Dopo il comma 419 inserire il seguente:
  «419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», le parole: 20 per cento» sono sostituite dal seguente: 22 per cento»;
   b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.