stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.608. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.608.

  Al comma 307 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) al comma 13-bis, le parole: «biennio 2012-2013» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2012-2014», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014»;
   c) al comma 14, le parole: «triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2011-2014» e le parole: «del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014».

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 165 con i seguenti:

  165. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  165-bis. Il fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 5,58 milioni di euro per l'anno 2014, di 11,17 milioni di euro per l'anno 2015, di 15,82 milioni di euro per l'anno 2016, di 22,79 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   al comma 285 sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro con le seguenti: a 70 milioni di euro nell'anno 2014, a 800 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1510 milioni di euro;
   al comma 290, sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 201 milioni e all'elenco 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
   dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
   dopo il comma 417, aggiungere il seguente:
  417-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
   dopo il comma 419, aggiungere i seguenti:
  419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  419-ter. La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.