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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.587. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.587.

  Dopo il comma 265, inserire il seguente:
  265-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è sostituito dal seguente:
  1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Nel personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.
  2. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 1, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda – mediante concorso pubblico – il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell'ordinamento militare», allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.
  4. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituito un organismo denominato «Ispettorato Superiore del Corpo Militare», con personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di «Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana».
  5. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze armate.
  7. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno disciplinati l'ordinamento ed il funzionamento dell'ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.