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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.487. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.487.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
  183-ter. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
  183-quater. Le aree individuate ai sensi del comma 183-bis sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 183-quinquies. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  183-quinquies. L'assegnazione di cui al comma 183-quater dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restante il diritto di opzione per il concessionario attuale.
  183-sexies. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 183-bis e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
  183-septies. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze.
  183-opties. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 183-bis confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ident. 1.3273.1.483.1.3274.