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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.483. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.483.

  Dopo il comma 183 aggiungere i seguenti:
  183-bis. Al fine di ridurre il contenzioso generato dall'applicazione dei criteri per il calcolo del canone demaniale marittimo sulla scorta delle previsioni di cui all'articolo 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, le controversie aventi ad oggetto le annualità del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, radicate innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria dello Stato, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2013, possono essere integralmente definite a domanda del concessionario indirizzata all'ente gestore mediante il versamento di:
   a) un importo pari al 25 per cento delle somme dovute con un tetto massimo di euro 200.000,00, in un'unica soluzione da corrispondersi entro e non oltre 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di cui al comma che segue;
   b) un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore che può consentire la rateizzazione dell'importo fino ad un massimo di 60 rate mensili.
  A tal fine il concessionario interessato dovrà presentare apposita istanza presso l'amministrazione competente alla riscossione del canone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la modalità prescelta tra quelle di cui alle lettere a) o b) del presente comma, per la definizione del contenzioso. Il provvedimento dell'amministrazione che ammette il concessionario alla definizione della controversia deve essere adottato entro 30 giorni dal deposito dell'istanza decorsi i quali la stessa deve intendersi accolta. Entro i successivi 30 giorni l'istanza del concessionario viene depositata a cura di quest'ultimo, unitamente al provvedimento dell'amministrazione, qualora adottato, presso la cancelleria del tribunale competente che dichiara l'estinzione del processo con integrale compensazione delle spese di lite.
  Qualora il concessionario che si avvale della facoltà prevista dal presente articolo abbia già provveduto al pagamento dell'importo stabilito secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) di cui al presente comma, avendo pagato all'ente gestore ovvero all'agente incaricato alla riscossione, in tutto o in parte, i canoni richiesti nonostante la contestazione in sede giudiziaria, lo stesso potrà richiedere l'estinzione del giudizio pendente, previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente alla riscossione del canone o dell'ente gestore di un provvedimento attestante il versamento dell'importo anzidetto. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza saranno imputate quale acconto sui canoni demaniali marittimi per le annualità successive non oggetto di contenzioso. Nell'ipotesi in cui invece i canoni sino a quel momento corrisposti dovessero risultare inferiori alla cifra risultante dalla definizione del contenzioso secondo uno dei criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il concessionario provvederà al saldo versando all'ente gestore la somma residua.
  Qualora siano state emesse delle cartelle di pagamento da parte del soggetto incaricato alla riscossione in relazione ai canoni demaniali oggetto di contenzioso poi definiti secondo le modalità indicate dalle lettere a) e b) del presente comma, le stesse cartelle devono intendersi annullate nel momento in cui l'amministrazione ammette il concessionario alla definizione della controversia come sopra indicato.
  L'ammissione alla definizione del contenzioso di cui al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Con il puntuale adempimento da parte del concessionario dell'obbligazione di pagamento di cui sopra, gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono revocati di diritto e annullati.
  183-ter. Al fine di evitare l'insorgenza di nuovo contenzioso, l'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2.1), è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve ritenersi privo di effetto qualsiasi provvedimento emesso dalle amministrazioni in data successiva al 30 giugno 2013 adottato sulla scorta dei criteri indicati dalla norma ora abrogata.
  183-quater. Per far fronte al minor gettito derivante dalle misure di cui ai commi 183-bis e 183-ter, all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto infine il seguente comma: «4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo, a decorrere dall'anno 2014, non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 per qualsiasi tipologia di concessione e ad euro 5.000,00 per le concessioni relative a pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e servizi, oltre che per le aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione, limitatamente a quelle destinate alle attività di cui all'articolo 01, comma 1, lettere b) e f)».

ident. 1.3273.1.487.1.3274.