Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
118-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paese limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
Conseguentemente:
alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2014: – 0;
2015: – 30.700;
2016: – 24.400;
alla tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionali e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze Decreto legislativo n. 303 del 1999 (21.3 – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2015: CP : –12.000;
S: –12.000.