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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3397. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3397.

  Sostituire il comma 262 con i seguenti:
  262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
  262-bis. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 45, nono comma, le parole: «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore sette»;
   b) l'articolo 46, primo comma, è sostituito dal seguente: «Alle ore sette della domenica fissata per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali»;
   c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto»;
   d) l'articolo 64-bis è abrogato;
   e) all'articolo 67, primo comma, alinea, le parole: «degli articoli 64 e 64-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64»;
   f) all'articolo 73:
    1) al primo comma, le parole. «entro le ore 14» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 23»;
    2) al secondo comma, le parole: «alle ore 14 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 22 del lunedì».
  262-ter. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 3. – 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno. «;
   b) all'articolo 22:
    1) al comma 4, le parole: «fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;» sono sostituite dalle seguenti «fino alle ore 23 della domenica in tutte le sezioni elettorali;»;
    2) al comma 6, le parole: «entro le ore 14 del martedì successivo alla Votazione;» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 22 del lunedì successivo a quello della votazione;».
  262-quater. Al decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, primo comma, lettera e), le parole: «martedì successivo alla votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo al giorno di votazione,»;
   b) all'articolo 5. primo comma, lettera-b), le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci;» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14;».
  262-quiniquies. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, decimo comma, le parole: «alle ore otto» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore sette».
   b) all'articolo 48, primo comma, le parole: «Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Alle ore sette della domenica fissata per la votazione,»;
   c) l'articolo 51 è abrogato;
   d) all'articolo 52:
    1) il primo comma è abrogato;
    2) al secondo comma, le parole: «fino alle ore 15;» sono sostituite dalle seguenti: «fino alle ore 23 della domenica;»;
   e) all'articolo 85, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991. n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva.».
  262-sexies. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle ore 7 alle ore 23 della domenica.»
  262-septies. All'articolo 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «alle ore 6» sono sostituite dalle seguenti «alle ore 7»;
   b) al secondo comma, le parole: «alle ore 22» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 23».
  262-octies. All'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì». Alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».