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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3383. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3383.

  Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 81».

  Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:
  505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.
  505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-quater.
  505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».