Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:
317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014: –1.000;
2015: –1.000;
2016: –1.000.