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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3370. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3370.

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis. Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola al di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e concesso ed e utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2014: – 10.000;
  2015: – 10.000;
  2016: – 5.000.

ident. 1.3079.