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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3362. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3362.

  Dopo il comma 233, inserire il seguente:
  233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122,sono aggiunti i seguenti commi:
  1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1, articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, integrati dai territori individuati dall'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, a partire dal 20 maggio 2012.
  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al precedente comma 1-bis sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» entrato in vigore a partire dal 1o gennaio 2007, o ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 20 dicembre 2007 n. 1535 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, entrato in vigore a partire dal 1o gennaio 2008, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati.
  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2, articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.