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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3347. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3347.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –5.000;
  2015: –5.000;
  2016: –5.000.