Dopo il comma 87 inserire il seguente:
87-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1o gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate.
Conseguentemente:
al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015, 1.510 milioni di euro nell'anno 2016 e 1.410 milioni di euro nell'anno 2017;
al comma 523, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: – 40.000;
2015: – 40.000;
2016: – 40.000.