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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3279. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3279.
(giustizia)

  Dopo il comma 218, inserire i seguenti:
  «218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 2, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono soppresse;
   b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: Introdotto dall'articolo 1, comma 3, sono aggiunte le seguenti: e delle case famiglia, protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3.
  218-ter. Agli oneri derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.