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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3265. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3265.

  Dopo il comma 424 aggiungere i seguenti:
  424-bis. All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 sostituire le parole: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 100.000 di lire» con le parole: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro».
  424-ter. All'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sostituire le parole: «Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro» con le parole: Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di venti rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.».
  424-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 424-bis e 424-ter si applicano, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, anche alle rateazioni di pagamento in corso alla data di entrata in vigore dei presente provvedimento, con riferimento ai residui importi da versare.