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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3213. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3213.

  Dopo il comma 52, inserire i seguenti:
  «52-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
  211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale digitale con le altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della Piattaforma logistica nazionale in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della Piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Per la realizzazione del progetto «logistica digitale» per Expo 2015, il soggetto attuatore unico dovrà utilizzare 1,5 milioni di euro a gravare sulle risorse previste nel presente comma per l'anno 2014».
  52-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
  2014: – 5,500;
  2015: – 3,000;
  2016: – 3,000;

ident. 1.2476.1.1259.1.1051.