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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3205. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3205.

  Dopo il comma 52, inserire il seguente:
  52-bis. Per realizzare la continuità territoriale per la Sardegna, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, nei servizi di trasporto marittimo tra la regione Sardegna e il continente, al fine di promuovere l'interconnessione con la rete primaria nazionale e centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e il collegamento via mare tra i terminali ferroviari inclusi nel Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) o in altre rotte marittime di cabotaggio individuate con le modalità previste dall'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n. 27, è istituito un apposito fondo di 87 milioni di Euro per l'anno 2014.
  Le disposizioni del presente comma sono finalizzate, in particolare, ad assicurare un servizio di trasporto via mare dei passeggeri, con o senza veicoli al seguito, delle merci, caricate su veicoli commerciali, container o carri ferroviari, efficace, efficiente, sicuro, sostenibile ed economicamente accessibile al fine di ridurre lo svantaggio strutturale dovuto all'insularità della regione Sardegna e di favorire condizioni essenziali per conseguire una crescita sostenibile, una migliore qualità della vita e la coesione economica, sociale e territoriale.
  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Presidente della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
   a) gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte marittime di cabotaggio in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, e della decisione n. 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, e dei criteri di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 111/2007 del 9 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2008, sui criteri per la fissazione delle tariffe, sulle condizioni minime di qualità, sullo schema di bando di gara e sui diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di oneri di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori europei;
   b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra i porti della Sardegna e i porti nazionali, qualora nessun armatore abbia istituito servizi con assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblico.
  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Sardegna, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indice una Conferenza di servizi con la partecipazione della regione, delle amministrazioni pubbliche e delle società di armatori interessate.
  Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto intermodale di cabotaggio tra i porti della regione Sardegna e quelli nazionali è comunicata all'Unione europea.
  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   al comma 166, le parole:
220 milioni sono sostituite dalle parole: 133 milioni.