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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3189. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.3189.

  Al comma 52 sostituire le parole: 330 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 391 con i seguenti:
  391. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'equità e la riduzione è strutturale della pressione fiscale, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, al quale affluiscono le maggiori entrate, a decorrere dal 2014, derivanti dalle misure di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale e contributiva, e dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 391-bis a 391-octies.
  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: 1o gennaio 2012 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: 62,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 56,82 per cento;
   e) al comma 26, le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013 e dopo il primo periodo è inserito il seguente: Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.
  2. nell'ultimo periodo, le parole: precedente periodo sono sostituite dalle seguenti: precedenti periodi;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.;
   h) al comma 29, le parole: 1o gennaio 2012 e le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 1o gennaio 2014, 31 dicembre 2013;
   i) ai commi 30 e 31, le parole: 31 marzo 2012 e le parole: 16 maggio 2012 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 31 marzo 2014, 16 maggio 2014;
   l) al comma 32, le parole: al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare;
   m) al comma 33 le parole: successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare sono sostituite dalle seguenti: successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.
  391-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: 23 per cento.
  391-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:
   a) a comma 491, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. con le seguenti: Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione., e sostituire le parole: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro con le seguenti: Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma e sostituire le parole: ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge con le parole: ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro;
   e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
  391-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal precedente comma 391-quater all'imposta sulle transazioni finanziarie.
  391-sexies. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
  391-septies. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 1,5 per mille a decorrere dal 2013 sono sostituite dalle seguenti: 0,2 per mille per valori fino a 100.000 euro, 0,3 per mille per valori tra 100.001 e 500.000 euro e 0,5 per valori oltre i 500.001 euro a decorrere dal 2014.
  391-octies. L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
   b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
   e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
   f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
   g) oltre 150.000 euro, 47 per cento.
  391-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità di ripartizione delle maggiori entrate e dei risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 391-bis a 391-octies e destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
   1) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
   2) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
   3) l'aumento delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per il lavoro dipendente e per le pensioni, concentrando il massimo beneficio sui redditi fino a 28.000 euro;
   4) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro.