Dopo il comma 381 aggiungere il seguente:
381-bis. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 ter comma 2 del codice civile.