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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2928. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2928.

  Dopo il comma 249 inserire il seguente:
  249-bis. Il Fondo di cui al comma 249, è ridotto di 0,35 milioni di euro per l'anno 2015, di 0,45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 0,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, sostituire il comma 433, con il seguente:
  433. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 20 per cento. sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». Tale percentuale, maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, è stabilita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno e non può comunque essere inferiore al 20 per cento.