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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2775. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2775.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni.

  Conseguentemente dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. 1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24-ter, le parole: «di cui al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-bis consentite dalla normativa vigente»;
   b) dopo il comma 24-ter, è inserito il seguente: «24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei».