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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2767. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2767.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione, Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente, In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 200.

ident. 1.3286.