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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2577. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2577.

  Al comma 70, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine sono assegnate, per l'anno 2014, risorse pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 71, capoverso, sostituire la lettera n-quinquies) con la seguente:
    n-quinquies) del complesso delle spese effettuate negli anni dal 2014 al 2020, per l'attuazione del Piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio della regione Sardegna interessato dagli eventi alluvionali del novembre 2013, redatto dal Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza e dal Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nonché delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 82012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014;
   b) sostituire il comma 72 con il seguente:
  72. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Commissario delegato, si avvale di ANAS Spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine le citate risorse sono integrate, per l'anno 2014, sino a concorrenza di 300 milioni di euro;
   c) sostituire il comma 73 con il seguente:
  73. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per l'anno 2015 e ulteriori 300 milioni di euro per il periodo 2016-2010, per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70;
   d) dopo il comma 73, aggiungere i seguenti:
  73-bis. A decorrere dalla data del 18 novembre 2013 sono sospesi fino al 31 dicembre 2014, per i soggetti danneggiati residenti, nonché per le attività imprenditoriali che hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, o di funzione nelle aree individuate della deliberazione di stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013:
   a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti fiscali, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
   b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;
   c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
  73-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 70o a 73-bis, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2014, 300 per l'anno 2015 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede mediante incremento, nella misura del 27 per cento, delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, sui redditi di capitale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore;
   e) al comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.