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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2467. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.2467.

  Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:
  421-bis. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole fino al 1o dicembre 2012, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 1o dicembre 2013».
  421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 1 devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2013, fino alla data di versamento.
  421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
  421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazione di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 5.000.