Dopo il comma 204, inserire il seguente:
204-bis. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, recante «Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi», le reti e i consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, sono considerate utente unico, anche se con punti di fornitura multipla.
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2014: – 10.000;
2015: – 10.000;
2016: – 10.000;