stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1970. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1970.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 117, non si applicano ai servizi per prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il riaffidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al periodo precedente, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 117, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1o gennaio 2014.