Sostituire il comma 76 con il seguente:
76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), le parole: « 1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 1.880 euro»;
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
b) 980 euro, aumentata del prodotto tra 900 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 980 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
c) il comma 2 è abrogato.