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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1912. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1912.

  Dopo il comma 80, aggiungere i seguenti:
  80-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale». Nel Fondo confluiscono le risorse, come valutate dal Documento di economia e finanza, derivanti dalla realizzazione di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, eccedenti gli importi di cui ai commi 285 e 288 della presente legge, le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo e di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché le eventuali maggiori entrate derivanti da nuovi provvedimenti fiscali in materia di attività finanziarie e tassazione degli acquisti di servizi per via telematica. Un provvedimento d'urgenza, da emanare annualmente, destina tali maggiori risorse per almeno il 60 per cento all'incremento delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati e per la restante parte alla riduzione del cuneo fiscale gravante sulle imprese, da effettuare a decorrere dal periodo di imposta 2014.
  80-ter. In una apposita sezione del Fondo di cui al comma 80-bis confluiscono le maggiori entrate di natura non strutturale, per essere destinate al finanziamento di misure una tantum aventi le medesime finalità di quelle di cui al comma 80-bis.
  80-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui ai commi 80-bis e 80-ter.
  80-quinquies. Il comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.