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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1891. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1891.

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali di cui al comma 70 possono essere concessi contributi con le modalità del finanziamento agevolato anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per rispondere alle necessità connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza nonché per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito.
  70-ter. I contributi pubblici o privati di cui al comma 70-bis sono concessi, su apposita domanda dei soggetti interessati, nei limiti stabiliti dal Commissario delegato per l'emergenza con i provvedimenti di cui al comma 70-septies. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 70 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti pubblici o privati danneggiati dagli eventi alluvionali sopra menzionati. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
  70-quater. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del comma 70-ter, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 70-octies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
  70-quinqies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
  70-sexies. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.
  70-septies. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Commissario delegato sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da 70-bis a 70-septies, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Commissario delegato definisce con propri provvedimenti tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al 10-ter e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10-octies.
  70-octies. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 1, comma 288, sostituire le parole: 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 10.100 milioni di euro a decorrere dal 2017;
   b) all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.