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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1885. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1885.

  Sostituire il comma 400 con i seguenti:
  400. Al comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «300.000 euro» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro»;
   b) le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  400-bis. Ai fini della verifica del superamento del limite di cui al comma 400 rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.
  400-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 400 sono destinate ad incrementare le dotazioni di cui al comma 133.