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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1846. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1846.

  Al comma 505, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «e la detrazione di cui al comma 10»;
   b) alla lettera b) sostituire il numero 3), con il seguente:
   3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
   a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
   c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   e) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui».

  Conseguentemente, a comma 522, capoverso 380, lettera b), sostituire le parole: in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro con le seguenti: in 6.675.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.575.114.923,12 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A
   a)
voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –24.000;
  2015: –28.000;
  2016: –28.000;
   b) voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –3.000;
   c) voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
  2014: –1.000;.