Al comma 509, al capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La medesima imposta è interamente deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. All'onere derivante dalla deduzione di cui al periodo precedente e fino ad un limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.