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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1727. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1727.

  Dopo il comma 317, aggiungere i seguenti:
  317-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 2 e 3, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  317-ter. Il divieto di cumulo si applica quando la sanatoria dei redditi da lavoro e dei trattamenti previdenziali di cui al comma 1 supera i 150.000 euro lordi su base annua.
  317-quater. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, i trattamenti previdenziali di cui al comma 1 sono ridotti fino al raggiungimento di una sommatoria dei medesimi con i redditi di lavoro pari a 150.000 euro su base annua. Laddove i redditi di lavoro superino da soli 150.000 euro, i trattamenti pensionistici sono ridotti fino all'azzeramento.
  317-quinquies. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 3, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 3.
  317-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.
  317-octies. Le presente normativa entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative del presente articolo prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.
  317-nonies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai trattamenti previdenziali erogati su base di calcolo integralmente contributiva.