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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1711. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1711.

  Sostituire il comma 424 con i seguenti:
  424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, enti previdenziali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito, o, in caso di rateizzazione già in corso, il debito residuo, senza la corresponsione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, con il pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili, di quelle iscritte a ruolo a titolo di interessi, nonché:
   a) senza il pagamento di importo alcuno iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che non eccede 20.000 euro;
   b) con il pagamento del 20 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 20.000 euro e 50.000 euro;
   c) con il pagamento del 40 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 50.000 euro e 100.000 euro;
   d) con il pagamento del 60 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro;
   e) con il pagamento dell'80 per cento dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili compreso tra 250.000 euro e 500.000 euro;
   f) con il pagamento dell'intero importo iscritto a ruolo a titolo di sanzioni, per la parte delle stesse applicate sul debito iscritto originariamente a ruolo a titolo di imposta, contributo, tariffa o simili che eccede 500.000 euro.
  424-bis. Relativamente ai debiti per i quali risultano già effettuati pagamenti parziali in esecuzione di piani di rateizzazione, le somme già pagate a titolo di sanzioni si scalano dall'ammontare che risulta complessivamente dovuto ai sensi delle lettere da a) ad f) del comma 424 e, per l'eventuale eccedenza, da quanto risulta ancora dovuto ad altro titolo ai sensi del medesimo comma, ferma restando l'esclusione di qualsivoglia rimborso in caso di incapienza.