Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
432-bis. All'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente «capitalizzati» non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno invece calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».