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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1706. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1706.

  Sostituire il comma 325 con i seguenti:
  325. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, sui trattamenti pensionistici di entità superiore a dieci volte quello minimo è applicato un contributo di solidarietà nella misura di cui al successivo comma 325-ter. Il contributo di solidarietà si applica a tutti i trattamenti pensionistici che vengono erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, ivi inclusi quelli di natura privatistica i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato. Il contributo di solidarietà di cui al presente comma è indeducibile dalle imposte sul reddito e relative addizionali ed è trattenuto alla fonte per dodicesimi dal sostituto di imposta che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione.
  325-bis. Il contributo di solidarietà è dovuto sulla differenza tra:
   a) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico effettivamente erogato, in quanto liquidato in base alle vigenti disposizioni in materia;
   b) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico che verrebbe erogato ove la sua liquidazione avvenisse per intero in base al metodo di calcolo contributivo.
  325-ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 325 è dovuto nella misura del:
   a) 10 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis fino a 10.000 euro;
   b) 20 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 10.001 a 50.000 euro;
   c) 30 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 50.001 a 100.000 euro;
   d) 40 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis oltre 100.000 euro.
  325-quater. Se il contributo di solidarietà calcolato ai sensi del comma 325-ter eccede la differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante su base annua e l'importo pari a dieci volte il trattamento pensionistico minimo, è applicato nei limiti di tale differenza.
  325-quinquies. Il contributo di solidarietà è così destinato:
   a) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato è destinata a copertura degli interventi di cui al successivo comma 325-sexies;
   b) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato, permane nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale avviene per intero sulla base del metodo contributivo.
  325-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, ai lavoratori dipendenti e autonomi di età non superiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, iscritti ad enti previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato, è riconosciuto uno sgravio contributivo in misura pari a 500 euro su base annua.
  325-septies. Ai fini della ricostruzione della posizione contributiva dei soggetti beneficiari dei trattamenti pensionistici di cui al comma 325, per le annualità relativamente alle quali non fossero disponibili i dati di contribuzione effettivamente versata si assumono come termini di riferimento la misura massima della contribuzione e della retribuzione previste prevista dalla legislazione vigente per quegli anni medesimi.