Sostituire il comma 22 con il seguente:
22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.