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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1566. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1566.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. I risparmi di spesa derivanti da misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, ulteriori rispetto a quelli che risultano, al momento, già considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nella presente legge, devono essere interamente attribuiti ad un Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto a finanziare interventi per la riduzione strutturale degli oneri fiscali e contributivi a carico di lavoratori e imprese. Nel fondo di cui al periodo precedente confluiscono anche le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  76-ter. Al Fondo per la riduzione strutturale della tassazione sul lavoro e sulle imprese di cui al comma 76-bis della presente legge vengono altresì attribuite tutte le ulteriori maggiori entrate derivanti dal contrasto dell'evasione fiscale e tutte le minori spese fiscali derivanti da qualsiasi intervento di riordino e razionalizzazione delle agevolazioni e detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono interamente attribuiti al fondo di cui al periodo precedente anche i risparmi di spesa derivanti da qualsiasi intervento di riduzione di contributi o incentivi alle imprese.