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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1522. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1522.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis Dopo la lettera n-bis) del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte le seguenti:
   n-ter) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016;
   n-quater) per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 700 milioni di euro per l'anno 2014, di 700 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 391, aggiungere i seguenti:

  391-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014»;
   c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
   d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;
   e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   f) al comma 27:
  1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».
  2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;
   g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
  1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
  2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
  Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n, 461.»;
   h) al comma 29, le parole: «1o gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1o gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;
   i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;
   l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;
   m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare».

  391-ter. Alle disposizioni di cui al comma 391-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
  391-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».
  391-sexies. Le disposizioni dei commi da 391-bis a 391-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  391-septies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 percento.
  391-octies. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.
  391-decies. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze adotta provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e delle detrazioni per oneri di cui agli articoli 15 e 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2014.