Dopo il comma 439 aggiungere il seguente comma:
439-bis. A valere dal 1o gennaio 2014 per gli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 20 per cento delle somme giocate.