Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche Amministrazioni.