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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1014. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2013  [ apri ]
1.1014.

  Dopo il comma 307 inserire i seguenti:
  307-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito all'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  307-ter. I valori di turn over previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, assegnati ai singoli atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati.
  307-quater. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale di spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
  307-quinquies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».
  307-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo, attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2014: – 20.000;
  2015: – 20.000;
  2016: – 20.000.