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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1865

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/12/2013  [ apri ]
1865/XIII/1.7.

  Il comma 18, è sostituito dal seguente:
  
18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti «da locare nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante» e dopo le parole «superiore a 100.000 euro.» aggiungere il seguente periodo «I terreni agricoli individuati dovranno essere suddivisi in tre liste che abbiano come unico criterio di divisione quello determinato dal valore del bene. Per ognuna delle tre liste si applica la suddivisione prevista dell'80 per cento per la locazione o enfiteusi e del 20 per cento per l'alienazione».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
   c) al comma 7, le parole «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».