Il comma 18, è sostituito dal seguente:
18. All'articolo 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «da locare o alienare» sono sostituite dalle seguenti «da locare o cedere in enfiteusi nella misura dell'80 per cento e da alienare per la parte restante».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e al comma 7, per la parte destinata all'alienazione, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 241.
c) al comma 7, le parole «possono vendere o cedere in locazione» sono sostituite dalle seguenti «possono vendere in una misura non superiore al 20 per cento e da cedere in locazione o enfiteusi per la parte restante».